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“Testo aggiornato il 16 aprile 2021”

I principi e gli ideali che ispirano il progetto e la successiva fondazione del Partito Democratico sono profondamente radicati nella storia politica, economica e culturale della Liguria.

In particolare emergono la volontà di autodeterminazione ed il costante atteggiamento di apertura e di disponibilità al contatto ed allo scambio nelle sfere economiche e culturali con le realtà più diverse. Lo spirito che ha sempre informato pensiero e comportamenti di tale predisposizione è connotato dal rispetto e dalla valorizzazione delle diversità, pur nella difesa di un’identità mai chiusa ai contributi provenienti dall’esterno.
Simbolo e strumento di tale vocazione sono la tradizione marinara, ma anche l’espressione linguistica che accoglie numerosi contributi di civiltà eterogenee delle quali la Liguria è stata vivace crocevia. In particolare la differenza di genere assume per il PD ligure valore fondante per una società aperta e plurale e si manifesta con l’impegno a garantire la pari rappresentanza e a promuovere politiche volte al raggiungimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica della regione.

Gli ideali di libertà e di indipendenza, lo spirito di apertura all’Europa e al mondo, così tipici dell’esperienza di tanti liguri nei secoli, hanno spinto i liguri a contribuire in modo decisivo al primo e al secondo Risorgimento, quello dell’Unità d’Italia e quello del 25 aprile 1945. Di qui la profonda identificazione del nostro con i valori della Repubblica e con la Costituzione.

Allo stesso tempo, nella nostra Regione lo sviluppo economico e delle forze produttive, le spinte alla modernizzazione del Paese nei due secoli trascorsi, si sono accompagnate alle aspirazioni alla giustizia sociale che qui hanno fatto nascere il movimento organizzato dei lavoratori e forme diffuse e significative di solidarismo.

La capacità della Liguria di reinventarsi un ruolo e uno spazio nelle trasformazioni sociali e produttive, e oggi nel processo di globalizzazione in atto in modo impetuoso, non è mai venuta meno. Così come non è mancata la volontà di dare equilibrio e spinta unitaria ad una regione nella quale la realtà urbana e la geografia, se non la storia, non portano in modo naturale ad una sintesi. Questo equilibrio, questo federalismo interno alla Liguria, connotato da una forte tensione unitaria, è una conquista che deve essere sempre consolidata e un obiettivo istituzionale e politico permanente.

CAPO I

IL PARTITO

Articolo 1

(Struttura, elettori, iscritti e pluralismo interno)
Il Partito Democratico – Unione regionale della Liguria (d’ora in avanti Partito Democratico della Liguria):

  1. Impronta ogni ambito del proprio agire ai principi contenuti del Manifesto dei Valori, nel Codice etico e nello Statuto Nazionale del Partito Democratico.
  2. Si riconosce nella struttura federale del Partito Democratico, così come normato dall’articolo 14 dello Statuto Nazionale.
  3. Riconosce come soggetti fondamentali della propria vita elettori ed iscritti (a norma dell’articolo 4 dello Statuto Nazionale del Partito Democratico), impegnandosi a garantire pari opportunità per tutti ad ogni livello territoriale, con un’attenzione particolare al coinvolgimento e alla valorizzazione delle giovani donne e dei giovani uomini, riconoscendo pari dignità alle condizioni personali di ciascuno.
  4. Promuove e riconosce il pluralismo come condizione essenziale per la vitalità del suo dibattito interno, per la propria elaborazione politica e culturale e per la propria capacità di costruire un progetto di governo da mettere al servizio della Liguria e di tutti coloro che nella nostra Regione abitano, studiano, operano e lavorano.

CAPO II

ORGANI REGIONALI

Art. 2

(Segretario/a Regionale e Segreteria Regionale)

  1. Il Segretario Regionale rappresenta il Partito Democratico in Liguria ed esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma programmatica presentata al momento della sua elezione.
  2. Il Segretario regionale viene eletto attraverso voto personale, diretto e segreto degli iscritti al Partito Democratico della Liguria, in collegamento a liste di candidati a componenti dell’Assemblea Regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti, composte secondo il criterio dell’alternanza di genere. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria (art. 21 c. 4 e 7 Statuto Nazionale).
  3. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, l’Assemblea Regionale può con la maggioranza assoluta dei componenti deliberare l’elezione del Segretario e dell’Assemblea da parte degli elettori del PD.
  4. Il Segretario Regionale dura in carica 4 anni (art. 21 c. 5 Statuto Nazionale) e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale superiore a due mandati pieni.
  5. Il Segretario Regionale si avvale di un ufficio di segreteria collegiale con funzioni esecutive da egli nominato, nel rispetto della parità di genere, al quale partecipano di diritto il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale dei Giovani Democratici, la Portavoce Regionale della Conferenza delle Donne Democratiche.
  6. Il Segretario attribuisce all’interno della segreteria deleghe organizzative, tematiche e di supporto alle funzioni di indirizzo politico che sono ad egli attribuite dal presente Statuto.
  7. La composizione numerica della Segreteria Regionale non può essere superiore a quella della Segreteria Nazionale (art. 21 c.3 Statuto Nazionale).
  8. Nel caso in cui il Segretario cessasse dalla carica prima del termine del suo mandato si applicano le disposizioni cui all’art.21 c.8 dello Statuto Nazionale.
  9. L’assemblea regionale può, su mozione motivata sottoscritta da almeno il 10% dei suoi componenti, approvare con il voto favorevole della maggioranza assoluta della medesima, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.

Art. 3

(Assemblea Regionale)

  1. L’Assemblea Regionale rappresenta il Partito Democratico della Liguria determinandone gli indirizzi politico programmatici e assicurando il raccordo con gli eletti e gli amministratori regionali.
  2. L’Assemblea Regionale si compone di 250 componenti eletti dagli iscritti e dalle iscritte, con voto personale, diretto e segreto (art. 21 c. 4 Statuto Nazionale) nelle modalità indicate dall’art.2 c.2 del presente Statuto.
  3. Sono membri di diritto dell’Assemblea Regionale il Segretario Regionale eletto; i candidati alla carica di Segretario Regionale non eletti; i Segretari di Federazione; la Portavoce della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche; il Segretario Regionale dei Giovani Democratici; i Consiglieri Regionali.
  4. Sono invitati permanenti i Parlamentari italiani ed Europei iscritto al Partito Democratico della Liguria.
  5. Eventuali integrazioni alla sua composizione (membri di diritto ed invitati permanenti senza diritto di voto) possono essere disposte dal Regolamento congressuale.
  6. L’Assemblea regionale elegge un Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  7. L’Assemblea regionale adotta un Regolamento di funzionamento approvandolo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

(Direzione Regionale)

  1. La Direzione Regionale attua gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea e coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni.
  2. La Direzione Regionale si compone di un numero di membri che va da un minimo di 80 ad un massimo di 120 eletti tra i componenti dell’Assemblea, secondo le modalità fissate dal Regolamento approvato.
  3. Sono membri di diritto della Direzione Regionale: il Segretario Regionale; il Presidente dell’Assemblea Regionale; il Tesoriere; la Portavoce della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche; il Segretario Regionale dei Giovani Democratici; i Segretari Federali.
  4. Sono invitati permanenti senza diritto di voto i Parlamentari Italiani ed Europei iscritti al Partito Democratico della Liguria, i consiglieri regionali.
  5. Eventuali integrazioni alla composizione della Direzione (presenza degli eletti nelle istituzioni, membri di diritto ed invitati permanenti senza diritto di voto) possono essere disposte dall’Assemblea Regionale contestualmente all’elezione della Direzione.
  6. La Direzione Regionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea Regionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 5

(Coordinamenti interregionali)

  1. L’Assemblea regionale, su proposta del Segretari, può disporre l’adesione del Partito Democratico della Liguria ad organismi di coordinamento con i Partiti Democratici di altre Regioni ed in condizioni di parità con questi.
  2. Il funzionamento del coordinamento interregionale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dalle Assemblee regionali su proposta dei Segretari Regionali.
  3. Il Segretario Regionale riferisce periodicamente all’Assemblea Regionale in ordine alle attività svolta dal coordinamento interregionale.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Art. 6

(Organizzazione giovanile)

  1. Il Partito Democratico della Liguria riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese e del partito.
  2. Il Partito Democratico della Liguria riconosce i Giovani Democratici quale unica organizzazione di riferimento con un proprio Statuto e propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue attività. L’iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo esplicita diversa richiesta. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni sono anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplicita indicazione all’atto del tesseramento.
  3. Il Partito Democratico si impegna a valorizzare e agevolare l’iniziativa e il contributo dei Giovani Democratici, attraverso il supporto alle attività dell’organizzazione giovanile, facilitandone il rapporto e la collaborazione con le strutture territoriali del partito e garantendone adeguata rappresentanza negli organismi dirigenti, nelle modalità normate dai regolamenti congressuali.
  4. I principi e le disposizioni contenuti nella “Carta di Cittadinanza” allegata allo Statuto Nazionale, che regola i rapporti tra il Partito Democratico e i Giovani Democratici, si ritiene da applicarsi anche ai livelli territoriali inferiori, ivi compresi quelli regionali e federali.

Art. 7

(Conferenza delle Donne Democratiche)

  1. Della Conferenza delle Donne Democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che vi aderiscono e che ne condividono le finalità.
  2. La Conferenza è luogo permanente di elaborazione delle politiche di genere, di scambio tra le generazioni, di promozione del pluralismo culturale, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagna su temi specifici.
  3. L’assemblea regionale della Conferenza approva a maggioranza assoluta delle sue aderenti un regolamento di funzionamento interno, ai sensi dell’art. 31 c.3 dello Statuto Nazionale e nel rispetto dei regolamenti organizzativi e operativi adottati dalla Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, che ne disciplini forme organizzative, all’insegna di principi di autonomia e flessibilità.

Art. 8

(Forum tematici)

  1. Il Partito Democratico della Liguria promuove la costituzione di forum tematici, che concorrono, nello spirito e nelle finalità dell’Articolo 30 dello Statuto Nazionale relativamente all’istituzione e all’attivazione dei forum nazionali.
  2. Il funzionamento dei forum tematici e le relative modalità di attivazione sono disciplinati da un Regolamento approvato dalla Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei principi contenuti nel suddetto Articolo 30 dello Statuto Nazionale.
  3. L’attivazione dei forum tematici è in ogni caso sempre possibile su iniziativa dei relativi responsabili di ambito e su iniziativa del Segretario Regionale.

Art. 9

(Referendum interni)

  1. È indetto referendum tra gli iscritti e le iscritte al PD della Liguria qualora ne facciano richiesta:
    1. Il Segretario Regionale;
    2. La maggioranza assoluta della Direzione Regionale;
    3. Un quarto dei componenti l’Assemblea Regionale;
    4. Il dieci per cento degli iscritti e delle iscritte al Partito Democratico della Liguria.
  2. Nel caso di cui all’art. 9 comma 1, lettere b) e c), la sottoscrizione dei richiedenti deve essere accompagnata dall’indicazione degli estremi di un documento di identità.

Art. 10

(Tipologia di Referendum)

  1. Il referendum è deliberativo o consultivo.
    Se ha carattere deliberativo, la decisione assunta ha carattere vincolante e non può essere soggetta ad ulteriore Referendum nei successivi tre anni.
  2. Il referendum può avere ad oggetto qualunque tematica che interessi il programma del Partito Democratico della Liguria.
  3. Non può essere indetto referendum per l’abrogazione o l’introduzione di norme statutarie.
  4. I forum tematici possono richiedere referendum consultivi tra gli elettori e le elettrici del Partito Democratico della Liguria.

Art. 11

(Indizione del Referendum)

  1. Il Referendum è indetto, previa verifica dei requisiti previsti dallo Statuto, dalla Commissione Regionale di Garanzia, cui deve essere rivolta la relativa richiesta e che ne giudica l’ammissibilità ai sensi degli art. 9 e 10 del presente Statuto.
  2. Essa fissa, in base a quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all’art. 13, la data, la fascia oraria, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.
  3. Il referendum deve essere indetto non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla data in cui la richiesta è stata ritenuta ammissibile.
  4. Nel periodo antecedente le operazioni di voto, tutti gli iscritti e le iscritte possono promuovere iniziative volte a contribuire alla formazione di un’opinione sulla materia oggetto della consultazione referendaria.
  5. Il Partito Democratico della Liguria deve assicurare a tutti i sostenitori delle diverse opinioni la parità di condizioni nell’accesso ai giornali, ai siti, agli spazi di cui il partito stesso abbia la titolarità e/o la disponibilità.

Art. 12

(Diritto di voto)

  1. Hanno diritto di partecipare al referendum interno gli iscritti e le iscritte che risultano tali all’atto della presentazione della richiesta.
  2. Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico della Liguria hanno diritto di partecipare ai referendum propositivi promossi dai Dipartimenti tematici.

Art. 13

(Regolamento sul Referendum)

Un Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale, individua la disciplina di dettaglio dei referendum consultivi e deliberativi, nel quadro dei principi e delle regole fissate dal presente Statuto.

Art. 14

(Conferenza programmatica annuale)

  1. Ogni anno il Partito Democratico della Liguria si impegna ad indire una conferenza programmatica. Essa è convocata dal Segretario Regionale che propone alla Direzione Regionale i temi da sottoporre alla conferenza, per promuovere un confronto tra il Partito, gli eletti e gli amministratori che fanno riferimento all’Unione Regionale.
  2. Sui temi stabiliti ai sensi dell’articolo che precede, il Segretario Regionale sottopone a tutte le organizzazioni del partito documenti sintetici da porre alla base della discussione tra gli iscritti e le iscritte e gli elettori e le elettrici.
  3. I Circoli territoriali, d’ambiente, on line, i Forum tematici attivi, la Conferenza Regionale delle Donne Democratiche, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno il diritto di sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte, suggerimenti attinenti gli indirizzi politico- programmatici su cui la Conferenza è chiamata ad esprimersi.
  4. Successivamente si riunisce l’Assemblea Regionale per discutere dei temi oggetto della Conferenza.

Art. 15

(Formazione politica)

1. Il Partito Democratico della Liguria promuove attività per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici sul territorio regionale.

2. Il Partito Democratico della Liguria riconosce il ruolo della Fondazione Costituente quale soggetto nazionale di riferimento per le attività di formazione politica e culturale, favorendone le iniziative e l’elaborazione nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 35 c.2 dello Statuto Nazionale, impegnandosi inoltre a favorire e valorizzare il contributo dei Giovani Democratici e della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche.

CAPO IV

LIVELLI TERRITORIALI

Art. 16

(Federazioni)

  1. Il Partito Democratico della Liguria si compone delle Federazioni di Imperia, Savona, La Spezia, Genova e Tigullio che corrispondono, rispettivamente, ai territori provinciali di Imperia, Savona e La Spezia, all’Area metropolitana genovese e al territorio del Tigullio.
  2. Le Federazioni, attraverso i propri organismi, svolgono funzioni di direzione e indirizzo politico nel territorio di riferimento, promuovendo e coordinando le iniziative politiche dei Circoli, delle Unioni Comunali, dei Coordinamenti Municipali e Comprensoriali.
  3. Le Federazioni assicurano altresì l’unitarietà della proposta politica del Partito Democratico nel territorio di riferimento ed il coordinamento con gli eletti nelle istituzioni.
  4. Le Federazioni adottano al loro interno Statuti e/o Regolamenti che ne disciplinano le modalità organizzative, di funzionamento interno e che definiscono l’articolazione del loro radicamento territoriale nel rispetto del presente Statuto e dello Statuto Nazionale.

Art. 17

(Organi delle Federazioni)

  1. Sono organi delle Federazioni l’Assemblea, la Direzione e il Segretario.
  2. Gli organi delle Federazioni durano in carica quattro anni.

Art. 18

(Assemblea Federale)

  1. L’assemblea esprime gli indirizzo politici del Partito nel territorio di riferimento; assicura il coordinamento con gli eletti e le elette negli enti e nelle istituzioni che insistono sul territorio; elabora e definisce proposte politico programmatiche di livello sovra comunale.
  2. L’Assemblea è composta da un minimo di membri che va da un minimo di 50 ad un massimo di 200 eletti con metodo proporzionale dalle iscritte e dagli iscritti con voto personale e segreto sulla base di una o più liste concorrenti, collegate ad un candidato Segretario ed espressione di piattaforme politico- programmatiche.
  3. Sono membri di diritto dell’Assemblea Federale il Segretario Federale eletto, i candidati alla carica di Segretario Federale non eletti, la Portavoce Federale della Conferenza delle Donne Democratiche, il Segretario Federale dei Giovani Democratici.
  4. Eventuali integrazioni alla sua composizione (presenza degli eletti nelle istituzioni, membri di diritto ed invitati permanenti senza diritto di voto) possono essere disposte dal Regolamento congressuale.
  5. L’Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti un Presidente ed adotta con la medesima maggioranza un regolamento di funzionamento.
  6. L’Assemblea Federale può approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Segretario Federale, laddove sottoscritta da almeno il 10% dei componenti medesimi. In tal caso, il Segretario Regionale indice nuove elezioni dell’Assemblea e del Segretario entro sessanta giorni dall’approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 19

(Direzione Federale)

  1. La Direzione attua gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea e coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni.
  2. La Direzione si compone di un numero di membri che va da un minimo di venti ad un massimo di centoventi membri, eletti tra i componenti dell’Assemblea e votati dalla medesima su proposta del Segretario Federale eletto.
  3. Sono membri di Diritto della Direzione Federale: il Segretario Federale; il Presidente dell’Assemblea Federale; il Tesoriere Federale; il Segretario Federale dei Giovani Democratici, la Portavoce Federale della Conferenza delle Donne.
  4. Eventuali integrazioni alla composizione della Direzione (presenza degli eletti nelle istituzioni, membri di diritto ed invitati permanenti senza diritto di voto) possono essere disposte dall’Assemblea Federale contestualmente all’elezione della Direzione.
  5. La Direzione è presieduta dal Presidente dell’Assemblea Federale che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 20

(Segretario Federale e Segreteria Federale)

  1. Il Segretario Federale rappresenta il partito al corrispondente livello territoriale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione e della decisione prese dalla Direzione e dall’Assemblea.
  2. Il Segretario è eletto secondo modalità disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale, sulla base di un Regolamento – quadro approvato dalla Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
  3. Il Segretario si avvale di un Ufficio di Segreteria con compiti esecutivi, nominandone i componenti nel rispetto della parità di genere, al quale partecipano di diritto il Tesoriere Federale, il Segretario Federale dei Giovani Democratici e la Portavoce Federale della Conferenza delle Donne Democratiche.
  4. La composizione numerica della Segreteria Federale non può essere superiore a quella della Segreteria Nazionale (art. 21 c.3 Statuto Nazionale).

Art. 21

(Unioni comunali)

  1. Nei Comuni con una popolazione inferiore a 500.000 abitanti e aventi più circoli territoriali è istituita l’Unione Comunale.
  2. Le Unioni Comunali, attraverso i loro organismi, svolgono funzioni di direzione e indirizzo politico nel territorio comunale di riferimento, coordinano e supportano il lavoro dei propri rappresentanti istituzionali. Esercitano inoltre funzioni di raccordo politico e organizzativo tra i circoli territoriali, alla cui iniziativa politica sovrintendono, e la Federazione.
  3. Sono organi dell’Unione Comunale il Segretario, l’Assemblea e la Direzione (art. 18 Statuto Nazionale).
  4. Il Segretario dell’Unione Comunale è eletto in collegamento a liste di candidati alla Direzione dell’Unione Comunale, composte secondo il criterio dell’alternanza di genere, con voto personale, diretto e segreto di tutti gli iscritti al Partito Democratico afferenti il territorio comunale, platea che coincide con l’Assemblea dell’Unione Comunale.
  5. Il Segretario dell’Unione Comunale può avvalersi di una segreteria, che lo coadiuvi nelle proprie funzioni, da lui nominata, nel rispetto della parità di genere.
  6. Il funzionamento delle Unioni Comunali e le modalità di elezione dei Segretari e delle Direzioni Comunali sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dalla Direzione Federale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 22

(Coordinamenti Municipali e Circoli Municipali)

  1. Nei Comuni con una popolazione superiore a 500.00 abitanti sono istituiti i Coordinamenti Municipali.
  2. I Coordinamenti Municipali, attraverso i loro organismi, svolgono funzioni di direzione e indirizzo politico nel territorio municipale di riferimento, coordinano e supportano il lavoro dei propri rappresentanti istituzionali nel Municipio. Esercitano inoltre funzioni di raccordo politico e organizzativo tra i circoli territoriali, alla cui iniziativa politica sovrintendono, e la Federazione.
  3. Sono organi del Coordinamento Municipale il Coordinatore, il Direttivo e l’Assemblea.
  4. Il funzionamento dei Coordinamenti Municipali e le modalità di elezione dei Coordinatori e dei Direttivi municipali sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla Direzione Federale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto del presente Statuto.
  5. Il Coordinamento Municipale, secondo criteri e modalità disciplinati e normati dal regolamento approvato dalla Direzione Federale, assume la denominazione di Circolo Municipale, mantenendo intatte le modalità di elezione dei propri organismi, la propria struttura e le proprie funzioni, laddove venissero a mancare le condizioni per garantire un radicamento articolato su circoli territoriali.
  6. Al verificarsi della circostanza di cui al punto 5 il regolamento approvato dalla Direzione può prevedere che il Coordinatore municipale assuma la denominazione di Segretario. La Direzione Federale può determinare in tal senso anche laddove ritenuto funzionale ad esigenze di carattere politico – organizzativo e di raccordo con i livelli amministrativi corrispondenti.

Art. 23

(Coordinamenti di comprensorio e Circoli comprensoriali)

  1. L’Assemblea Federale istituisce i Coordinamenti di comprensorio, aree omogenee di comuni territorialmente contigui.
  2. Il funzionamento dei coordinamenti di comprensorio e le modalità di elezione dei Coordinatori e dei Direttivi comprensoriali sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dalla Direzione Federale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  3. Il Coordinamento di comprensorio, secondo criteri e modalità disciplinati e normati dal regolamento approvato dalla Direzione Federale, assume la denominazione di Circolo comprensoriale, mantenendo intatte le modalità di elezione dei propri organismi, la propria struttura e le proprie funzioni, laddove venissero a mancare le condizioni per garantire un radicamento articolato su circoli territoriali.
  4. Al verificarsi della circostanza di cui al punto 3 il regolamento approvato dalla Direzione può prevedere che il Coordinatore comprensoriale assuma la denominazione di Segretario. La Direzione Federale può determinare in tal senso anche laddove ritenuto funzionale ad esigenze di carattere politico – organizzativo e di raccordo con i livelli amministrativi corrispondenti.

Art. 24

(Circoli)

  1. I Circoli territoriali costituiscono l’unità organizzativa di base radicata nel territorio del luogo di residenza attraverso cui gli iscritti e le iscritte partecipano alla vita del Partito Democratico.
  2. I circoli d’ambiente costituiscono l’unità organizzativa di base radicata nei luoghi di lavoro o di studio attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del Partito.
  3. In ciascuna porzione del territorio e in ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo.
  4. L’Assemblea Federale determina i criteri minimi per l’esistenza di un circolo e ne ratifica l’istituzione.
  5. La Direzione Federale approva un regolamento che regola l’organizzazione interna dei circoli e il loro ruolo nella vita della Federazione.
  6. I Circoli devono in ogni caso prevedere un Assemblea degli iscritti e un Segretario (art. 17 c.4, Statuto Nazionale).
  7. Il Segretario si può avvalere di un Ufficio di Segreteria con compiti esecutivi.
  8. Il regolamento approvato dalla Direzione Federale può prevedere criteri per l’istituzione dei Direttivi di Circolo, nel caso normati dall’Articolo 26 del presente Statuto.
  9. Laddove in un Circolo territoriale o di ambiente non fosse costituito il Direttivo ogni riferimento negli articoli che succedono e in particolare le previsioni contenute nell’art. 26 risultano privi di effetti e le funzioni di direzione politica attribuite al Direttivo vengono esercitate dall’Assemblea degli iscritti.

Art. 25

(Assemblea del Circolo)

  1. L’Assemblea degli iscritti del Circolo è il luogo di confronto e discussione tra gli iscritti al Partito nel territorio del Circolo medesimo, esprime indirizzi e partecipa alla vita politica del Partito.
  2. Le sedute dell’Assemblea sono aperte agli elettori e le elettrici di cui all’art. 1 del presente Statuto, senza diritto di voto.
  3. L’Assemblea elegge il Direttivo e il Segretario con voto personale, segreto e diretto di tutti gli iscritti.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Segretario che la convoca con cadenza regolare.
  5. Un terzo dei componenti dell’Assemblea può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Direttivo e del Segretario. In tal caso, il Segretario Federale convoca entro trenta giorni l’Assemblea degli iscritti al Circolo che delibera in ordine alla mozione di sfiducia.

Art. 26

(Direttivo del Circolo)

  1. Il Direttivo esercita la direzione politica del Circolo secondo gli indirizzi deliberati dall’Assemblea.
  2. Il Direttivo può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni, il Segretario Federale procederà alla convocazione dell’Assemblea del Circolo per l’elezione dei nuovi organismi.

CAPO V

GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Art. 27

(Regolamento finanziario)

  1. L’attività del partito è commisurata alle risorse che riesce ad acquisire in forma trasparente. Ciò vale ad ogni livello, dal Circolo all’Unione Regionale.
  2. Gli iscritti al PD, eletti e nominati a tutti i livelli, contribuiscono alle spese di funzionamento del partito in maniera progressiva agli emolumenti percepiti in ragione del loro ufficio.
  3. Le Direzioni Regionali e Territoriali approvano i rispettivi regolamenti finanziari.
  4. Il Regolamento quadro finanziario regionale determina la contribuzione per tutti gli eletti e i nominati di cui al primo comma, disciplina le modalità di riparto dei fondi nazionali e, per quanto di propria competenza, regolamenta gli impegni e i tetti di spesa, le funzioni economiche, finanziarie, patrimoniali e definisci i criteri e le modalità dei rimborsi spese e degli emolumenti.
  5. I Regolamenti finanziari territoriali, per quanto di propria competenza, regolamentano gli impegni e i tetti di spesa, le funzioni economiche, finanziarie, patrimoniali e definiscono i criteri e le modalità dei rimborsi spese e degli emolumenti.
  6. Il bilancio annuale, approvato dall’Assemblea del livello territoriale corrispondente è, secondo principi di trasparenza, adeguatamente pubblicizzato anche attraverso la diffusione sul sito internet del partito.

Art. 28

(Tesoriere)

  1. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Circolo, della Federazione e del Partito Democratico della Liguria ed ha la rappresentanza legale per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni.
  2. Il Tesoriere, dotato di idonei requisiti tecnici e morali, viene eletto dall’Assemblea del livello corrispondente, su proposta del Segretario.
  3. Il Tesoriere deve svolgere le proprie funzioni nel rispetto dell’economicità di gestione, assicurando equilibrio finanziario.

Art. 29

(Azioni positive)

1. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva e paritaria di entrambi i generi con particolare riferimento alle nuove generazioni.

CAPO VI

CANDIDATURE AD INCARICHI ISTITUZIONALI

Art. 30

(Selezione dei candidati alle cariche istituzionali)

  1. I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono definiti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione, a norma dell’articolo 24 dello Statuto Nazionale.
  2. La selezione delle candidature del Partito Democratico della Liguria per le assemblee rappresentative avviene garantendo la più ampia consultazione delle iscritte e degli iscritti, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 25 dello Statuto Nazionale.
  3. Tutti gli aderenti al Partito Democratico della Liguria possono esercitare i loro diritti di elettorato passivo nel rispetto degli articoli 26 e 27 dello Statuto Nazionale e nei limiti previsti dalla disciplina relativa ad “incandidabilità ed incompatibilità”, cui all’articolo 28 dello Statuto Nazionale.

Art. 31

(Limite dei mandati)

  1. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico della Liguria per la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, municipale, circoscrizionale, chi ha già ricoperto il medesimo ufficio per due mandati pieni.
  2. L’Assemblea del livello territoriale corrispondente può concedere, a maggioranza assoluta dei componenti, una deroga per un eventuale terzo mandato.
  3. Gli iscritti al Partito Democratico della Liguria non possono ricoprire la medesima carica esecutiva monocratica per più di due mandati pieni consecutivi.
  4. Non è candidabile l’iscritto che risulti non in regola con gli obblighi di contribuzione di cui all’art. 27 in base ad accertamenti effettuati dalla competente Commissione di Garanzia.

CAPO VII

GARANZIE

Art. 32

(Commissioni Federali di Garanzia)

  1. In ciascuna struttura federale del Partito Democratico della Liguria è istituita una Commissione di Garanzia, formata da componenti eletti dalla rispettiva Assemblea per quattro anni, con il metodo del voto limitato, ai sensi dell’art. 45, comma 4, dello Statuto Nazionale.
  2. I componenti la Commissione Federale di Garanzia sono scelti fra gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico di riconosciuta competenza ed esperienza.
  3. Le Commissioni Federali di Garanzia vigilano sulla corretta applicazione dello Statuto Nazionale, dello Statuto Regionale e del Codice etico da parte degli elettori e delle elettrici, degli iscritti e delle iscritte nonché degli organi del Partito Democratico del corrispondente ambito territoriale, erogando le sanzioni previste dall’art. 49, comma 2, dello Statuto Nazionale nelle modalità disciplinate dal Regolamento di cui all’articolo 45, comma 6, del medesimo Statuto, così come richiamato dal suddetto articolo 49 al suo 3° comma.
  4. Avverso le decisioni delle Commissioni Federali di Garanzia è sempre ammesso ricorso alla Commissione Regionale di Garanzia.

Art. 33

(Commissione Regionale di Garanzia)

  1. Ai sensi dell’articolo 45 comma 4 dello Statuto Nazionale, i nove componenti la Commissione Regionale di Garanzia sono eletti per quattro anni dall’Assemblea Regionale con il metodo del voto limitato.
  2. La Commissione Regionale di Garanzia vigila sulla corretta applicazione dello Statuto Nazionale, dello Statuto Regionale e del Codice Etico da parte degli organi regionali del Partito Democratico della Liguria, erogando le sanzioni previste dall’articolo 49, comma 2, dello Statuto Nazionale nelle modalità disciplinate dal Regolamento di cui all’articolo 45, comma 6, del medesimo Statuto, così come richiamato dal suddetto articolo 49 al suo 3° comma.
  3. La Commissione Regionale di Garanzia indice i Referendum secondo quanto previsto dall’articolo 11 del presente Statuto.
  4. Avverso le decisioni della Commissione Regionale di Garanzia, pronunziate in primo grado, è sempre ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Art. 34

(Revisione Statutaria)

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

(Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione, fatte salve eventuali indicazioni differenti della Commissione di Garanzia Nazionale, che ha il compito di verificarne la conformità con i principi e le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale (art. 14 c.2 dello Statuto Nazionale).

Art. 36

(Organi regionali e federali)

Tutti gli organi monocratici e collegiali previsti dal presente Statuto esercitano le rispettive funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 37

(Approvazione Regolamenti)

  1. I livelli federali provvedono ad approvare ed/od adeguare i propri Regolamenti di organizzazione e funzionamento, laddove incompatibili con il presente Statuto, entro la data fissata per il rinnovo dei propri organi.
  2. Se al momento del rinnovo dei propri organi le Federazioni non avessero provveduto a quanto disposto dal comma che precede le norme incompatibili non sono comunque applicabili e si applicano direttamente le disposizioni normative dello Statuto Regionale.

Art. 38

(Prevalenza gerarchica)

1. Per tutto quanto non normato e disciplinato dal presente Statuto si ritengono da applicarsi le previsioni contenute nello Statuto Nazionale del Partito Democratico.